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Sì alla cumulabilità degli incentivi coperti dal PNRR con altre misure.

  • Immagine del redattore: Marinelli Advisory & Tax Firm
    Marinelli Advisory & Tax Firm
  • 5 gen 2022
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 28 mar 2022



Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, in conformità ai principi immanenti nell’ordinamento domestico volti a non consentire l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche la circolare conferma che le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente.


"È opportuno precisare che le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili.


il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.


Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241


A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. "

 
 
 

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